Già in passato, a seguito della segnalazione di un nostro lettore, c'eravamo occupati dei servizi con “autovelox” in località Guardiagrele Piana San Bartolomeo (CH). Ora ci risiamo. Un altro lettore ci ha segnalato un fatto analogo e nella fattispecie, la presenza alcuni giorni fa, nella stessa località di una pattuglia della Polizia Municipale intenta a svolgere un servizio di controllo con autovelox. Gli agenti si erano fermati con l’auto di servizio sul ciglio della strada e comodamente seduti all’interno del veicolo aspettavano che la famigerata macchinetta, collocata sul finestrino posteriore rilevasse la velocità dei veicoli in transito. La posizione dell’auto di servizio e degli agenti, veniva fotografata a prova della non corretta (a parere del cittadino) esecuzione del servizio. L’art. 200 comma 1 Cod. strada prevede espressamente che “la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”. Tale regola può essere derogata soltanto quando la violazione “non possa essere immediatamente contestata”. In questo caso, è necessario redigere “il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” (art. 201 comma 1 Cod. strada), con eventuale inserimento delle dichiarazioni degli interessati.
Si veda anche Corte di Cassazione – Sentenza n. 23882/2011 L’art. 201 comma 1 c.d.s. ha accentuato il rilievo della contestazione immediata imponendo al verbalizzante la “indicazione dei motivi” che non l’hanno resa possibile. Ma se gli agenti sono seduti all’interno del veicolo, è preclusa automaticamente la possibilità della contestazione immediata dell’infrazione e quindi sul verbale gli agenti dovrebbero scrivere che “la contestazione non è stata possibile, in quanto i verbalizzanti erano seduti in macchina”. Il tratto di strada in questione rientra nel centro abitato di Guardiagrele, e per le infrazioni rilevate nel centro abitato dice la Legge, è sempre d’obbligo la contestazione immediata, cosa che i vigili non potevano fare come già detto, in quanto comodamente seduti all'interno del veicolo. Gli apparecchi di rilevamento dice la Legge, dovono essere sempre preavvisati con l'apposita segnaletica ed i vigili dovono essere visibili. La contestazione delle multe sulle strade del territorio di Guardiagrele, deve essere fatta immediatamente al conducente, non rientrando le stesse strade nel Decreto della Prefettura di Chieti Prot. n. 1144/08 Area III, che autorizza la contestazione successiva della violazione. Del caso si è interessato un quotidiano locale, il quale a seguito delle contestazioni di un cittadino, si è limitato a riportare le contro deduzioni della P.M. la quale ha ritenuto far passare per regolare il servizio svolto. «il cittadino si sbaglia, in quanto la contestazione immediata è prevista semmai con attrezzature che consentono tale procedura e non quando si utilizzano autovelox come i nostri senza ripetitore». Un’altra obiezione è sulla segnaletica, anche stavolta definita irregolare. «Nessuna irregolarità », spiegano dal comando, «perché quelle postazioni si servono di segnaletica mobile». Niente di più sbagliato, in quanto l’utilizzo di autovelox di vecchia generazione, non giustifica l’impossibilità della contestazione, poiché la contestazione può essere effettuata al conducente che può essere fermato da una seconda pattuglia collocata più avanti ed avvertita via radio dalla prima. Inoltre ci è stato segnalato che tra il punto ove la P.M. ha dichiarato avere collocato il cartello di avviso (che molti automobilisti hanno dichiarato non esserci) e la postazione di controllo, vi era un’intersezione stradale e quindi se è vero che era stato collocato, detto segnale doveva essere ripetuto. Infatti il C.D.S. sancisce che dopo ogni intersezione, qualsiasi segnale verticale d’obbligo, di prescrizione o di divieto, deve essere ripetuto.